U.O.S. Sicurezza Sui Luoghi Di Lavoro

La UOS adempie agli obblighi previsti dal D.Lgs. 09.04.2008, n.81, e ss.mm.ii., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ponendo in atto le misure idonee a garantire la salute e la sicurezza degli operatori, dei lavoratori di imprese terze, dei visitatori, degli studenti dei corsi di laurea universitaria, degli specializzandi e dei tirocinanti e dei volontari che donano il loro tempo alla struttura sanitaria e di chiunque possa trovarsi nell’area ospedaliera. In tal senso, promuove tutte le azioni organizzative e gestionali idonee al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche attraverso le funzioni svolte dal Datore di lavoro e dal Medico Competente e mediante l’azione della U.O. preposta, ai sensi degli art. 17 e 31 del citato D.Lgs. n. 81/2008.

Infatti, ai sensi dell’art 2, comma 1, lettera h, il “…medico competente collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”, all’art. 39, comma 4, del citato D.Lgs. “…. iI datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia” e comma 5 “…il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri”.
La U.O. S. adempie ai compiti attribuiti dall’art. 33 dello stesso decreto legislativo e svolge la funzione di consulente tecnico del datore di lavoro e, più in generale, dell’Azienda, circa la corretta applicazione delle vigenti normative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Funzioni:
– consegnare, nei termini di legge, tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’art. 17, comma I, lettera a), D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma V, D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
– elaborare, nei termini di legge, il documento di cui all’art. 26, comma III, D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii. anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma V, D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii.e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
– aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
– consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 50 D. Lgs. n°81/08 e ss.mm.ii.;
– predispone adeguata informazione ai lavoratori in accordo con ogni dirigente di Unità Operativa;
– predisporre idonei programmi di formazione per i lavoratori addetti alla gestione
– dell’emergenza, ecc.;
– prevedere idoneo e tempestivo addestramento dei lavoratori in termini di legge;
– predisporre idonei programmi di formazione per i lavoratori in accordo con ogni Dirigente di Unità Operativa ed in relazione ai contenuti minimi previsti dallo specifico accordo Stato/Regioni per lo specifico incarico e per il comparto aziendale di appartenenza;
– convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 D. Lgs. n°81/08 e ss.m;
– Provvedere ad ogni altro adempimento attribuito dal Direttore di UOC.

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